IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a  rapporto
convenzionale  con  le unita' sanitarie locali mediante la stipula di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni  del  Governo,  delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  campo
nazionale, delle categorie interessate;
  Visto l'art. 9 della  legge  23  marzo  1981,  n.  93,  concernente
disposizioni  integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n. 1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha  integrato
la  suddetta  delegazione  con i rappresentanti designati dall'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.
Istituzione  della  commissione  di  garanzia  sull'attuazione  della
legge;
  Preso atto che in data 11 luglio 1991 e' stato stipulato un accordo
integrativo  dell'accordo  collettivo  nazionale  con  i  medici   di
medicina  generale,  reso  esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica  28  settembre  1990,  n.  314,  con  il  quale  e'  stata
ridisciplinata   la  materia  della  corresponsione  delle  quote  di
carovita  in  favore  dei  pensionati   beneficiari   dell'indennita'
integrativa   speciale,   a   seguito   della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 566 del 13-22 dicembre 1989;
  Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta  alcun
onere  economico  aggiuntivo  rispetto  a  quelli  gia' derivanti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990;
  Udito il parere n. 106 del  12  settembre  1991  con  il  quale  il
Consiglio  di  Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base
del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833,  e  17, comma 1, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai
sensi dell'art. 48, primo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.
833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1991;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
  E'  reso  esecutivo, nel testo allegato, l'accordo, sottoscritto ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  integrativo
dell'accordo  collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i  medici  di  medicina  generale  reso  esecutivo  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 1992
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 aprile 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 18
 
          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   Il   testo  dell'art.  48  della  legge  n.  833/1978
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
            "Art.   48   (Personale   a  rapporto  convenzionale).  -
          L'uniformita' del trattamento  economico  e  normativo  del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero territorio  nazionale  da  convenzioni,  aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative in
          campo nazionale di ciascuna categoria. La  delegazione  del
          Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi  anzidetti  e'   costituita   rispettivamente   dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale e del tesoro, da  cinque  rappresentanti  designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da  sei
          rappresentanti designati dall'ANCI.
            L'accordo  nazionale  di  cui al comma precedente e' reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione del suddetto decreto  i  necessari  e  dovuti
          atti deliberativi.
            Gli  accordi  collettivi  nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
             1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per   la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine di determinare il numero dei  medici  generici  e  dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati in ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
             2) l'istituzione e i criteri di  formazione  di  elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti convenzionati esterni e per gli  specialisti  e
          generici ambulatoriali;
             3)  l'accesso  alla  convenzione,  che  e' consentito ai
          medici  con  rapporto  di  impiego  continuativo  a   tempo
          definito;
             4)   la   disciplina   delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni del rapporto convenzionale  rispetto  ad  altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione del lavoro medico e la  qualificazione  delle
          prestazioni;
             5)  il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia  ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e  generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di
          lavoro compatibili, la regolamentazione degli obblighi  che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o   delle   ore;  il  divieto  di  esercizio  della  libera
          professione nei  confronti  dei  propri  convenzionati;  le
          attivita'   libero-professionali   incompatibili   con  gli
          impegni assunti nella  convenzione.  Eventuali  deroghe  in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio  ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate   in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato dalle regioni,  previa  domanda  motivata  alla
          unita' sanitaria locale;
             6)    l'incompatibilita'    con   qualsiasi   forma   di
          cointeressenza diretta o indiretta o con qualsiasi rapporto
          di  interesse  con  case  di  cura  private   e   industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro si applicano le norme previste dal precedente  punto
          4);
             7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico  a
          seconda della quantita' e qualita' del lavoro  prestato  in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione, cura e riabilitazione.  Saranno fissate a  tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici e per i pediatri di libera scelta, da un  compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici ambulatoriali, da  distinti  compensi  commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo e al numero delle prestazioni  effettuate  presso  gli
          ambulatori convenzionati esterni.  Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
             8) le  forme  di  controllo  sull'attivita'  dei  medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei medici degli obblighi derivanti dalla  convenzione,  le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale, e il procedimento per la  loro  irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti  e  fissando  la   composizione   di   commissioni
          paritetiche di disciplina;
             9)  le  forme di incentivazione dei medici convenzionati
          residenti in zone  particolarmente  disagiate,  anche  allo
          scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale
          dei medici;
             10)   le   modalita'   per   assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
             11)  le  modalita'   per   assicurare   la   continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
             12) le forme di collaborazione fra i medici,  il  lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione  dei  medici a programmi di prevenzione e di
          educazione sanitaria;
             13) la collaborazione dei medici, per la parte  di  loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
            I  criteri  di  cui  al  comma  precedente,   in   quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie  non  mediche  di  operatori  professionali,   da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
            Gli   stessi   criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
            Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
          anche  alle  convenzioni da stipulare da parte delle unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
            E'  nullo  qualsiasi   atto,   anche   avente   carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali per la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie  locali  di  stipulare  convenzioni  con   ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
            E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con  singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente  norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
            Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i  collegi
          professionali,  nel  corso  delle trattative per la stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti che saranno ad essi affidati dalle  convenzioni
          uniche.
            Gli  ordini  e i collegi professionali sono tenuti a dare
          esecuzione ai compiti che saranno ad essi  demandati  dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi convenzionali,  indipendentemente  dalle  sanzioni
          applicabili  a  norma  di  convenzione.    In caso di grave
          inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente,
          la  regione  interessata  provvede  a  farne  denuncia   al
          Ministro    della    sanita'   e   a   darne   informazione
          contemporaneamente alla  competente  federazione  nazionale
          dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta
          federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto
          tra  gli  iscritti nell'albo professionale della provincia,
          per il compimento degli atti cui l'ordine  provinciale  non
          ha dato corso.
            Sino  a  quando  non sara' riodinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono la determinazione  della  misura  dei  contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro  del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".
            -   Il   testo   dell'art.   9  della  legge  n.  93/1981
          (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre  1971,  n.
          1102,  recante  nuove norme per lo sviluppo della montagna)
          e' il seguente:
            "Art. 9 (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). -
          Alla  stipulazione  dell'accordo  nazionale  unico  di  cui
          all'art.  47  e  delle convenzioni di cui all'art. 48 della
          legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  partecipano  anche  due
          rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle
          comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzioni di unita'
          sanitaria locale ai sensi dell'art. 15, terzo comma,  punto
          c), della predetta legge".
            -   Il  D.P.R.  n.  314/1990  reca:  "Accordo  collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge del
          23 dicembre 1978, n. 833".
            - Il comma 2 dell'art. 48 della legge n. 833/1978  e'  il
          seguente:   "L'accordo nazionale di cui al comma precedente
          e'  reso  esecutivo  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  su  proposta  del  Consiglio  dei  Ministri.  I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione del suddetto decreto  i  necessari  e  dovuti
          atti deliberativi".
            - L'art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/1988
          e' il seguente:
            "Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
             a) - c) (omissis);
             d)    l'organizzazione    e   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo  le   disposizioni   di
          legge".